Il DL c.d. Ristori bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2020 (DL n. 149 del 9/11/2020), ha prorogato il termine del versamento della seconda rata degli acconti relativi alle imposte sui redditi e Irap, dovuti per l’anno di imposta 2020 (per i soggetti che hanno l’esercizio coincidente con l’anno solare).
Sono interessate alla proroga anche le imposte sostitutive, le addizionali e quelle dovute sul patrimonio e la scadenza del pagamento è stata differita al 30 aprile 2021.
I destinatari sono i soggetti passivi:
– che esercitano una attività economica per la quale sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale- ISA (es. attività di Pesca) anche se presentano cause di esclusione o di inapplicabilità (es. inizio o cessazione di attività, determinazione forfettaria del reddito ecc.);
– che dichiarano compensi o ricavi di ammontare non superiore a 5.164.569 euro;
– che partecipano a società di persona o percettori di redditi per trasparenza da società cui sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale (soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, soci di società di capitali “trasparenti”, componenti di associazioni tra artisti e professionisti).
La proroga spetta solo a condizione che nel primo semestre dell’anno 2020 l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi sia diminuito di almeno del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Il decreto Ristori bis ha eliminato tale vincolo nei seguenti casi:
- soggetti ISA che esercitano attività sospese o limitate a causa dell’emergenza Covid-19 individuate nell’allegato 1 del DL 137/200 ( DL Ristori 1 ), come sostituito dall’art. 1 comma 1 del DL Ristori bis e nell’allegato 2 dello stesso decreto;
- che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da massima gravità di rischio come meglio individuate dall’art. 3 del DPCM del 3/11/2020 (Regioni di cui alla così detta Zona Rossa);
- soggetti ISA esercenti attività di gestione di ristoranti nelle aree di cui alle così dette Regioni Arancione.
Dall’analisi di quanto sopra discende che le imprese di pesca sebbene soggette agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), per poter prorogare il pagamento degli acconti al 30 aprile 2020 devono soggiacere alla condizione della riduzione di almeno il 33% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto a quello dello stesso periodo dell’anno 2019; ciò in quanto attività non ricompresa tra i codici di attività che possono beneficiare del rinvio (Allegato 1 e 2 del DL Ristori bis) e aventi anche il domicilio fiscale o la sede operativa nelle Regioni a zona rossa.
Fonte: Area Fiscale Federpesca